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Le criptovalute sono tassate (anche retroattivamente)

“Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a cripto-attività, sono imponibili come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%)” così impone la versione definitiva della circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 in conseguenza delle modifiche normative apportate al trattamento fiscale delle cripto-attività dall’ articolo 1, commi da 126 a 147, legge n. 197/2023.


Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita “distributed ledger technologies” (Dlt).


Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a cripto-attività, sono imponibili in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa), agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio – come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).


In considerazione della modifica del regime fiscale, il Bilancio 2023 ha quindi previsto la possibilità, per coloro che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%, con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il prossimo 15 novembre 2023.


I contribuenti che nel passato non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, o che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale, non indicando, nel quadro RW della propria dichiarazione, i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro il medesimo termine, possono regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle stesse cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.

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